Il portale esclusivamente dedicato alle inserzioni di chi vuole cedere una tabaccheria.
Le rivendite di generi di monopolio non possono a qualsiasi titolo essere cedute, se non nell’ipotesi in cui venga ceduta l’azienda ubicata nel medesimo locale della rivendita (art. 31 legge n. 1293/1957).
L’assegnazione delle rivendite ai sensi del citato art. 31 è sempre autorizzata dal competente Ufficio AAMS ed è subordinata ad un’ulteriore condizione, ossia che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente applicazione della medesima disposizione.
Il titolare di una rivendita ordinaria ha l’obbligo di gestire personalmente la tabaccheria e, per tale ragione, non sono ammesse forme di gestione societaria. Tuttavia, il rivenditore, nell’espletamento dell’attività, può farsi coadiuvare dal coniuge o da persona di famiglia (coadiutore) o da personale (assistente), purché specificamente autorizzati dal competente Ufficio AAMS.
Coadiutore può essere il coniuge, il figlio o altra persona parente del rivenditore entro il quarto grado o affine entro il terzo grado. Tale figura è autorizzata a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti Nella rivendita è ammessa la nomina di massimo due coadiutori, ai quali sono estese le prescrizioni relative alle cause di esclusione e, in parte, di incompatibilità. La nomina a coadiutore è rilasciata dal competente Ufficio AAMS.
Qualora l’entità del servizio lo richieda, può essere permessa, nella rivendita, la presenza di assistenti per il materiale servizio di vendita. L’assistente, quando ne sia espressamente autorizzato, può sostituire il rivenditore durante le assenze dall’esercizio. Anche agli assistenti sono estese le prescrizioni relative alle cause di esclusione e, in parte, di incompatibilità e la relativa nomina è sempre disposta dal competente Ufficio AAMS.
Il rivenditore, può farsi rappresentare, sotto la sua responsabilità, nella gestione della rivendita qualora ricorrano particolari condizioni (ad es. comprovata malattia, giustificati motivi di famiglia).
Il rappresentante deve essere designato dal titolare nella persona del coadiutore o di altro familiare e, solo in mancanza, può essere designato anche un estraneo.
N.B. Il rivenditore risponde verso l’Amministrazione dell’operato del coadiutore, dell’assistente e del rappresentante.