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Per comprare

Comprare una tabaccheria o, per precisione usando la corretta definizione, rilevare una licenza di rivendita di generi di monopolio, è un processo semplice ma che richiede alcuni requisiti oggettivi sotto riportati. Infatti acquistare una tabaccheria, trattandosi di concessione dello Stato, è possibile per coloro che rispettano la specifica normativa.

GESTIONE DI UNA RIVENDITA ORDINARIA: REQUISITI SOGGETTIVI

La normativa prevede che per poter essere tabaccaio, cioè assumere la titolarità della concessione amministrativa di riferimento, il potenziale titolare non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di seguito elencate.

Infatti, non può gestire una rivendita chi:
  • sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all’esercizio di impresa commerciale;
  • non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee (oggi Unione Europea);
  • sia inabilitato o interdetto;
  • sia stato dichiarato fallito;
  • abbia riportato condanne:
    1. per offesa alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
    2. per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
    3. per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l’industria ed il commercio, tanto se previsto dal codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
    4. per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
  • abbia rinunziato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;
  • abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. É in facoltà dell’Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall’avvenuta estinzione del reato;
  • sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l’Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.
  • non abbia conseguito, entro sei mesi dall’assegnazione, l’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di rivenditore di generi di monopolio all’esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative

La vigente normativa, inoltre, delinea le c.d. cause di incompatibilità alla gestione di una rivendita. In particolare, non può gestire una rivendita chi:
  • presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
  • eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

CESSIONE DELLE RIVENDITE ORDINARIE

Le rivendite di generi di monopolio non possono a qualsiasi titolo essere cedute, se non nell’ipotesi in cui venga ceduta l’azienda ubicata nel medesimo locale della rivendita (art. 31 legge n. 1293/1957).
L’assegnazione delle rivendite ai sensi del citato art. 31 è sempre autorizzata dal competente Ufficio AAMS ed è subordinata ad un’ulteriore condizione, ossia che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente applicazione della medesima disposizione.

PRINCIPALI VOCI DI SPESA RELATIVE ALLA CESSIONE

  • Compravendita complesso aziendale, comprensivo di scorte di merci varie non di monopolio, stigliature, attrezzature e arredi.
  • Costo delle merci in magazzino relative a prodotti di generi di monopolio, valutabili al prezzo di acquisto al netto dell’aggio spettante al tabaccaio.
  • Una Tantum (solo per art. 31 legge n. 1293/1957 di rivendite ordinarie di prima categoria): somma di denaro da corrispondere all’Amministrazione, calcolata in misura del 50% dell’aggio percepito dalla rivendita nell’anno finanziario precedente la stipulazione del contratto d’appalto. La somma di denaro una tantum prevista può essere corrisposta dall’assegnatario in dodici rate mensili.
  • Imposta di Registro dovuta, all’Agenzia delle Entrate, sul valore di cessione del complesso aziendale. Tale imposta è pari al 3% del predetto importo risultante dall’atto notarile relativo alla cessione d’azienda.
  • Spese aggiuntive relative a marche da bollo: per le istanze ed il contratto da sottoscrivere con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la concessione della tabaccheria; polizze fideiussorie e cauzioni da versare per avviare e rendere effettiva l’attività di vendita e per la gestione di una serie di servizi aggiuntivi da offrire alla clientela.
  • Corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità professionale (se previsto, la frequentazione potrebbe essere estesa anche ai coadiutori).

GESTIONE DI UNA RIVENDITA ORDINARIA
COADIUTORE, ASSISTENTE E RAPPRESENTANTE

Il titolare di una rivendita ordinaria ha l’obbligo di gestire personalmente la tabaccheria e, per tale ragione, non sono ammesse forme di gestione societaria. Tuttavia, il rivenditore, nell’espletamento dell’attività, può farsi coadiuvare dal coniuge o da persona di famiglia (coadiutore) o da personale (assistente), purché specificamente autorizzati dal competente Ufficio AAMS.

COADIUTORE

Coadiutore può essere il coniuge, il figlio o altra persona parente del rivenditore entro il quarto grado o affine entro il terzo grado. Tale figura è autorizzata a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti Nella rivendita è ammessa la nomina di massimo due coadiutori, ai quali sono estese le prescrizioni relative alle cause di esclusione e, in parte, di incompatibilità. La nomina a coadiutore è rilasciata dal competente Ufficio AAMS.

ASSISTENTE

Qualora l’entità del servizio lo richieda, può essere permessa, nella rivendita, la presenza di assistenti per il materiale servizio di vendita. L’assistente, quando ne sia espressamente autorizzato, può sostituire il rivenditore durante le assenze dall’esercizio. Anche agli assistenti sono estese le prescrizioni relative alle cause di esclusione e, in parte, di incompatibilità e la relativa nomina è sempre disposta dal competente Ufficio AAMS.

RAPPRESENTANTE

Il rivenditore, può farsi rappresentare, sotto la sua responsabilità, nella gestione della rivendita qualora ricorrano particolari condizioni (ad es. comprovata malattia, giustificati motivi di famiglia).
Il rappresentante deve essere designato dal titolare nella persona del coadiutore o di altro familiare e, solo in mancanza, può essere designato anche un estraneo.

N.B. Il rivenditore risponde verso l’Amministrazione dell’operato del coadiutore, dell’assistente e del rappresentante.